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Piccola manutenzione
(Art. 1587 cc)
Il principale obbligo del conduttore è di versare il canone di locazione ed eventuali oneri, e alla scadenza pattuiti con la controparte.
La legge prevede che il canone venga versato al domicilio del locatore, anche se, è consentita la possibilità per le parti di concordare qualsiasi altra forma di pagamento. Solitamente il canone annuo è rateizzato mensilmente o trimestralmente.
Il conduttore è obbligato a prendere in consegna la cosa oggetto a locazione, ne diviene custode utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Si ha, quindi, una divisione tra proprietà e disponibilità.
Il locatario ha l'obbligo di utilizzare il bene senza mutarne la natura, la destinazione o abusare del godimento.
Questo abuso non presuppone, per forza, il verificarsi di danni, ma può concretizzarsi in innovazioni e modifiche considerate lesive per il locatore.
I costi per piccole manutenzioni sono a carico del conduttore, cioè quelli sostenuti per preservare il normale uso della cosa locata. Le riparazioni interne al fabbricato gravano sul locatore (Art. 1575 cc). I contraenti possono pattuire diversamente.
Il conduttore può apportare modifiche all'immobile per un migliore godimento. Tali modifiche sono relative a 'innovazioni', 'miglioramenti' e 'addizioni'.
Le innovazioni non devono recare danno o apportare eccessive modifiche, e devono potersi eliminare al termine del contratto. L’immobile, al momento della riconsegna, deve trovarsi nello stesso stato in cui era all'inizio della locazione.
I miglioramenti accrescono il valore del bene. Se effettuati senza una manifestazione di volontà, da parte del locatore, non consentono al locatario di ricevere un'indennità.
Le addizioni sono aggiunte accessorie e autonome rispetto al bene locato. Al termine del contratto le addizioni possono essere rimosse senza che si provochino danni all'immobile. Il locatore può trattenerle versando un corrispettivo al conduttore.
Se però, hanno causato un danno, il locatario è tenuto al risarcimento e all'eliminazione di tali modifiche.