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Agli inquilini di alloggi considerati abitazioni principali spetta una detrazione che dipende dal reddito dichiarato e il tipo di contratto.
Il reddito di riferimento comprende:
- reddito complessivo in dichiarazione;
- reddito dei fabbricati locati in regime di cedolare secca.
Inoltre non tiene conto dell'Ace.
Il beneficio compete anche se il contratto è stato stipulato in base a precedenti normative e prorogato per gli anni successivi, ma non per i contratti intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.
Per le persone tra i 20 e 30 anni le agevolazione valgono solo se la locazione è relativa alla propria abitazione principale diversa da quella dei genitori, per i primi tre anni dalla stipula, e il rispetto delle condizione va verificato in ogni periodo d'imposta.
Per i lavoratori dipendenti occorre che il trasferimento avvenga per motivi di lavoro in un'altra Regione e in un Comune distante almeno 100 chilometri dal precedente.
Il bonus è valido solo per i lavoratori dipendenti e non per i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori).
Inoltre il trasferimento nel Comune di lavoro o limitrofo deve avvenire nei tre anni precedenti alla richiesta della detrazione, che spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza.
Le detrazioni sono rapportate al numero di giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale.
Se i conduttori sono più di uno occorre ripartire la detrazione pro quota, come marito e moglie si suddividono il bonus del contratto di locazione al 50%, ciascuno in relazione al proprio reddito.
Ai fini fiscali, inoltre, si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Secondo le Entrate la detrazione per inquilini è compatibile con la deduzione per abitazione principale, ma non con il contributo fondo affitti.
La parte di detrazione che eccede l'Irpef lorda si "trasforma" in credito d'imposta: chi è incapiente non perde il bonus affitti, ma lo può convertire in credito d'imposta spendibile anche in compensazione con altre imposte e contributi in F24.